Il dibattito sull’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel settore della giustizia e della professione legale ha superato la fase delle mere speculazioni teoriche per entrare prepotentemente nelle aule di tribunale.
Se, da un lato, i Large Language Models (LLM) e i software di legal tech promettono una rivoluzione senza precedenti in termini di ottimizzazione dei tempi, analisi documentale e ricerca giurisprudenziale, dall’altro emergono con forza i rischi legati a un affidamento acritico e non regolamentato a tali strumenti.
La magistratura e il legislatore, sia a livello nazionale che europeo, stanno tracciando confini molto netti: l’Intelligenza Artificiale può e deve essere un ausilio per il giurista, ma non potrà mai sostituirsi al ragionamento critico, all’empatia e alla responsabilità deontologica dell’essere umano.
Le censure della Magistratura: il caso della “lite temeraria”
I magistrati italiani hanno già espresso forti censure nei confronti dell’uso distorto dell’IA nella redazione degli atti difensivi.
Il punto di svolta giurisprudenziale è rappresentato da una nota e storica ordinanza del Tribunale di Torino, pronunciata nel 2025. In quel caso, il giudice si è trovato a esaminare un ricorso palesemente generato da un software di Intelligenza Artificiale generativa.
L’atto si presentava strutturalmente impeccabile a prima vista, ma a un esame approfondito è risultato privo di una reale logica argomentativa, contraddittorio e, soprattutto, farcito di citazioni normative e giurisprudenziali completamente inventate (il noto fenomeno delle “allucinazioni” degli algoritmi).
Il Tribunale non si è limitato a rigettare il ricorso nel merito, ma ha sanzionato la parte e il suo difensore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria).
La motivazione dei giudici piemontesi ha sancito un principio cardine: l’utilizzo dell’IA non esonera il difensore dal dovere di verifica delle fonti.
Presentare in giudizio un atto contenente precedenti falsi o ragionamenti privi di senso logico-giuridico costituisce uno snaturamento della funzione difensiva e un danno al principio del giusto processo, oltre che un inutile aggravio per la macchina giudiziaria.
La censura dei magistrati evidenzia come il copia-incolla tecnologico violi il dovere di diligenza professionale e i principi di lealtà e probità processuale.
Il quadro normativo italiano ed europeo: il Ddl 1146 e l’AI Act
Per evitare che l’innovazione si traduca in un Far West giuridico, le istituzioni hanno delineato un quadro regolatorio rigoroso.
A livello europeo, l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) ha classificato i sistemi di Intelligenza Artificiale destinati a essere utilizzati dalle autorità giudiziarie o per la gestione della giustizia come sistemi ad “alto rischio”. Questo significa che tali software devono sottostare a requisiti severissimi in materia di trasparenza, tracciabilità, sicurezza informatica e, soprattutto, vigilanza umana costante.
In Italia, il legislatore ha recepito queste istanze attraverso il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale (Ddl 1146/2024, consolidatosi nella Legge n. 132 del 2025).
Il testo normativo dedica una sezione specifica all’impiego dell’IA nell’amministrazione della giustizia e nelle professioni intellettuali.
La legge chiarisce espressamente che i sistemi di IA possono essere impiegati esclusivamente per l’organizzazione delle attività d’ufficio, la ricerca documentale e il supporto interpretativo.
Tuttavia, viene posto un divieto assoluto: l’IA non può mai sostituire il giudice nella valutazione dei fatti e delle prove, né nella decisione della controversia.
Parallelamente, per gli avvocati, la normativa stabilisce che l’apporto della tecnologia deve rimanere meramente strumentale e complementare rispetto all’attività intellettuale del professionista. L’avvocato resta l’unico e primario responsabile dell’atto processuale, sia nei confronti del cliente che del giudice.
La norma impone inoltre un principio di trasparenza: l’utilizzo significativo di strumenti di IA generativa nella redazione degli atti o nella consulenza deve essere esplicitato, garantendo la tracciabilità dell’algoritmo utilizzato.
Il valore insostituibile dell’avvocato e del magistrato
Le decisioni giurisprudenziali e i testi di legge convergono su un punto essenziale: la decisione giudiziaria e la strategia difensiva non sono il frutto di un mero calcolo probabilistico o di una correlazione statistica di dati pregressi.
Il diritto è una scienza sociale viva, che si evolve con il mutare della sensibilità civile, morale ed economica di una società.
Un algoritmo, per sua natura, è “retrospettivo”: analizza il passato per prevedere o replicare un comportamento nel presente.
Se ci fossimo affidati all’Intelligenza Artificiale predittiva negli ultimi decenni, tappe fondamentali nell’evoluzione dei diritti civili, del diritto di famiglia o della responsabilità civile non avrebbero mai visto la luce, poiché l’algoritmo avrebbe semplicemente replicato l’orientamento maggioritario (e superato) del passato.
Inoltre, il processo penale e civile necessitano dell’empatia umana.
Comprendere il contesto di un reato, valutare l’attendibilità di un testimone non solo dalle sue parole ma dal suo linguaggio non verbale, o bilanciare gli interessi in gioco in una complessa controversia societaria internazionale o in una crisi familiare, richiede una sensibilità che sfugge a qualsiasi stringa di codice.
Conclusioni: verso una “Ingegneria Legale” consapevole
L’orizzonte non deve essere interpretato con un totale rifiuto della tecnologia e dell’innovazione.
L’Intelligenza Artificiale rappresenta uno strumento straordinario se integrato all’interno di una moderna “ingegneria legale”. Software di e-discovery, sistemi di classificazione documentale e assistenti virtuali per la contrattualistica standardizzata possono liberare magistrati e avvocati da compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto, permettendo loro di concentrarsi sul nucleo vero della professione: lo studio della strategia, l’interpretazione creativa del diritto e la dialettica processuale.
La vera sfida del 2026 e degli anni a venire risiede nella formazione.
Le Università e i Consigli dell’Ordine devono formare giuristi dotati di solide competenze digitali, capaci di dialogare con le macchine e di sottoporre gli output degli algoritmi a un severo vaglio critico.
Solo mantenendo l’essere umano al centro del sistema come presidio di legalità, etica e responsabilità, l’Intelligenza Artificiale potrà trasformarsi da minaccia per la certezza del diritto a potente motore di efficienza e giustizia.
Su Marco Tupponi
Avvocato cassazionista esperto di diritto commerciale nazionale e internazionale, Technology Law e intelligenza artificiale, è professore a contratto presso l’Università di Bologna, sede di Forlì. Fondatore dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners, collabora con ICE, Ministero degli Esteri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Il Sole 24 Ore. È inoltre membro della Commissione Tech Law e AI dell’ICC e autore di numerose pubblicazioni, tra cui il Manuale di Diritto Commerciale Internazionale.
Su Bliss Faculty
Bliss Faculty è la rubrica editoriale di Bliss Agency che ospita i contributi firmati di docenti universitari e ricercatori italiani di alto profilo. Ogni articolo nasce dalla competenza scientifica dei suoi autori e viene editato, distribuito e ottimizzato interamente dal team di Bliss, per portare l’eccellenza accademica nostrana al pubblico della rete.
Nuove Connessioni (FAQ)
Un avvocato può usare ChatGPT per scrivere un atto giudiziario?
Un avvocato può utilizzare ChatGPT o altri sistemi di intelligenza artificiale come strumenti di supporto per organizzare informazioni, sintetizzare documenti, sviluppare una prima bozza o svolgere ricerche. Il lavoro intellettuale del professionista deve però rimanere prevalente e ogni contenuto deve essere verificato prima della sottoscrizione e del deposito.
La Legge n. 132 del 2025 richiede inoltre che il cliente riceva informazioni chiare, semplici ed esaustive sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nello svolgimento dell’incarico. Questo obbligo riguarda il rapporto tra professionista e cliente e non equivale automaticamente alla necessità di indicare l’uso dell’AI in ogni atto processuale.
Chi risponde se l’intelligenza artificiale cita sentenze inesistenti?
La responsabilità resta in capo al professionista che sottoscrive e presenta l’atto. L’utilizzo di un sistema generativo non elimina il dovere di controllare l’esistenza delle fonti, la pertinenza dei precedenti e la coerenza del ragionamento giuridico. Citazioni inventate o argomentazioni manifestamente inconferenti possono determinare il rigetto dell’atto, conseguenze deontologiche e, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, una condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura civile. La sanzione per lite temeraria non deriva automaticamente dall’uso dell’AI, ma dal modo negligente o abusivo in cui il contenuto viene prodotto, verificato e utilizzato.
Come può uno studio legale introdurre l’intelligenza artificiale in modo sicuro?
Uno studio legale dovrebbe partire da regole che distinguano gli strumenti autorizzati, i dati che possono essere inseriti, le attività delegabili e quelle che richiedono sempre una verifica professionale. Servono inoltre procedure per controllare fonti e citazioni, informare i clienti, gestire gli accessi, documentare gli utilizzi più rilevanti e segnalare eventuali incidenti. Tradurre questi principi in un sistema di AI Governance per lo studio, costruendo AI Policy, protocolli di Human Oversight, criteri di selezione dei fornitori e percorsi di formazione coerenti con l’attività professionale è perciò fondamentale.
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